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Documentazione
Dotazioni di Sicurezza Mostra / Nascondi

 

Le dotazioni di sicurezza obbligatorie sono unicamente collegate alla navigazione che si sta effettuando.
Tutte le unitá a vela devono avere a bordo un segnale conico che deve essere mostrato (con il vertice rivolto verso il basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore.
Di seguito vengono riportate le tipologia di navigazioni e relative dotazioni di sicurezza obbligatorie. Cliccando sulle singole voci  è possibile visionare le relative dotazioni di sicurezza obbligatorie.

Natanti abilitati alla navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

Imbarcazioni e natanti a vela e a motore abilitati alla navigazione entro 6 miglia

Navigazione entro 300 metri dalla costa

Imbarcazioni e natanti a vela e a motore abilitati alla navigazione entro 12 miglia

Natanti abilitati alla navigazione entro 1 miglio dalla costa

Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione entro 50 miglia

Natanti abilitati alla navigazione entro 3 miglia dalla costa

Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione senza limiti

Navi da diporto adibite al noleggio

Imbarcazioni da diporto adibite al noleggio

Imbarcazioni e dei natanti da diporto adibite al noleggio - Entro 12 miglia

Imbarcazioni e dei natanti da diporto adibite al noleggio - Entro 6 miglia

Imbarcazioni e dei natanti da diporto adibite al noleggio - Entro 3 miglia

Natanti abilitati alla navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- 1 Salvagente anulare con cima

Navigazione entro 300 metri dalla costa

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Nessuna dotazione

Natanti abilitati alla navigazione entro 1 miglio dalla costa

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- Estintori (solo barche senza marchio "CE")

Natanti abilitati alla navigazione entro 3 miglia dalla costa

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- 1 salvagente anulare con cima
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 1 boetta fumogena
- Dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unitá  aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile)
- Fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- 1 bandiera nazionale (solo per le unitá  iscritte)
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- Estintori (solo barche senza marchio "CE")

Navi da diporto adibite al noleggio

- Zattera di salvataggio
- Cinture di salvataggio
- Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa
- Boetta fumogena
- Bussola e tabelle delle deviazioni
- Orologio
- Barometro
- Binocolo
- Carte Nautiche
- Strumento di radio posizionamento
- Strumenti da carteggio
- Fuochi a mano a luce rossa
- Razzi a paracadute a luce rossa
- Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 Maggio 1988, n. 279)
- Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972
- Riflettore radar
- E.P.I.R.B.
- Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico
- Dispositivo di esaurimento della sentina
- Dispositivi antincendio
- Apparati radio (VHF DSC +HF SSB))

Imbarcazioni e dei natanti da diporto adibite al noleggio - Entro 12 miglia

- Zattera di salvataggio
- Cinture di salvataggio
- Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa
- Boetta fumogena
- Bussola e tabelle delle deviazioni
- Orologio
- Barometro
- Binocolo
- Carte Nautiche
- Dispositivi di radioposizionamento/GPS
- Strumenti da carteggio
- Fuochi a mano a luce rossa
- Razzi a paracadute a luce rossa
- Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 Maggio 1988, n. 279)
- Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972
- Riflettore radar
- Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico
- Dispositivo di esaurimento della sentina
- Dispositivi antincendio
- Apparati radio (VHF DSC + HF SSB)

Imbarcazioni e dei natanti da diporto adibite al noleggio - Entro 3 miglia

- Cinture di salvataggio
- Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa
- Boetta fumogena
- Fuochi a mano a luce rossa
- Razzi a paracadute a luce rossa
- Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972
- Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico
- Dispositivo di esaurimento della sentina
- Dispositivi antincendio
- Apparati radio VHF

Imbarcazioni e natanti a vela e a motore abilitati alla navigazione entro 6 miglia dalla costa

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa
- 2 boette fumogene
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 2 razzi a paracadute a stelle rosse oppure una pistola Very (con almeno 2 cariche)
- Fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- Dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unitá aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile)
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- Estintori (solo barche senza marchio "CE")

Imbarcazioni e natanti a vela e a motore abilitati alla navigazione entro 12 miglia dalla costa

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 mezzo collettivo di salvataggio per tutte le persone a bordo
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 2 razzi a paracadute a stelle rosse oppure una pistola Very (con almeno 2 cariche)
- 2 boette fumogene
- 1 boetta luminosa
- 1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unitá  aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile)
- Fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- Bussola e tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni)
- 1 apparato VHF
- 1 bandiera nazionale (solo per le unitá  iscritte)
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- Estintori (solo barche senza marchio "CE")

Nota:
I natanti da diporto, riconosciuti dal RINA come scafi idonei alla navigazione senza alcun limite, purchè muniti del certificato d'omologazione e della dichiarazione di conformitá  (o l'estratto del R.I.D. rilasciato dall'ufficio d'iscrizione se trattasi d'imbarcazione precedentemente immatricolata dal quale risulti l'idoneitá  alla navigazione oltre le 6 miglia) e con motorizzazione superiore ai 40, 8 CV possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Durante la navigazione copia delle certificazioni devono essere tenuti a bordo. Al momento per poter navigare con detti natanti entro le 12 miglia, gli interessati devono essere in possesso di patente nautica abilitata a condurre imbarcazioni entro 12 miglia e avere a bordo dotazioni e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione entro 12 miglia. I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore possono avere a bordo un solo estintore.

Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione entro 50 miglia

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio, una per ogni persona presente a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 mezzo collettivo di salvataggio per tutte le persone a bordo
- 3 fuochi a mano a luce rossa
- 3 razzi a paracadute a stelle rosse oppure una pistola Very (con almeno 3 cariche)
- 2 boette fumogene
- 1 boetta luminosa
- 1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unitá  aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile)
- Fanali regolamentari
- Bussola e tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni)
- 1 apparato VHF
- Orologio
- Barometro
- Binocolo
- Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione
- Strumenti da carteggio
- Cassetta di pronto soccorso
- Strumento di radio posizionamento (loran, GPS)
- Riflettore radar
- 1 bandiera nazionale
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- Estintori (solo barche senza marchio "CE")


Imbarcazioni a vela e a motore abilitate alla navigazione senza limiti

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Cinture di salvataggio, una per ogni persona presente a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 mezzo collettivo di salvataggio per tutte le persone a bordo
- 4 fuochi a mano a luce rossa
- 4 razzi a paracadute a stelle rosse oppure una pistola Very (con almeno 4 cariche)
- 3 boette fumogene
- 1 boetta luminosa
- 1 dispositivo per segnalazioni acustiche (per le unitá  aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana o altro apparato sonoro portatile)
- Fanali regolamentari
- Bussola e tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni)
- 1 apparato VHF
- Orologio
- Barometro
- Binocolo
- Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione
- Strumenti da carteggio
- Cassetta di pronto soccorso
- Strumento di radio posizionamento (loran, GPS)
- Riflettore radar
- 1 segnalatore di posizione E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon)
- 1 bandiera nazionale
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- estintori (solo barche senza marchio "CE")

Imbarcazioni da diporto adibite al noleggio

Dotazioni di sicurezza obbligatorie:
- Zattera di salvataggio
- Cinture di salvataggio
- Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa
- Boetta fumogena
- Bussola e tabelle delle deviazioni
- Orologio
- Barometro
- Binocolo
- Carte Nautiche
- Dispositivi di radioposizionamento/GPS
- Strumenti da carteggio
- Fuochi a mano a luce rossa
- Razzi a paracadute a luce rossa
- Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 Maggio 1988, n. 279)
- Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972
- Riflettore radar
- E.P.I.R.B.
- Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico
- Dispositivo di esaurimento della sentina
- Dispositivi antincendio
- Apparati radio (VHF DSC + HF SSB)

Imbarcazioni e dei natanti da diporto adibite al noleggio - Entro 6 miglia

- Zattera di salvataggio
- Cinture di salvataggio
- Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa
- Boetta fumogena
- Bussola e tabelle delle deviazioni
- Fuochi a mano a luce rossa
- Razzi a paracadute a luce rossa
- Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 Maggio 1988, n. 279)
- Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972
- Riflettore radar
- Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico
- Dispositivo di esaurimento della sentina
- Dispositivi antincendio
- Apparati radio VHF

Documenti a Bordo Mostra / Nascondi

La licenza di navigazione e gli altri documenti indicati di seguito, quando si naviga in acque internazionali devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni fra i porti nazionali, tuttavia, possono essere conservati in fotocopia autenticata. L'autenticazione dei documenti può essere effettuata dai funzionari addetti della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile. Con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d'assicurazione, è possibile navigare nei porti nazionali per 30 giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validitá

Per le unitá non immatricolate:
- Documenti di riconoscimento per tutte le persone presenti a bordo;
- Certificato di omologazione o estratto del R.I.D. (Registro imbarcazioni diporto) se si riferisce ad imbarcazione precedentemente iscritta avente propulsione EB o EFB;
- Certificato d'uso del motore (per le unitá  munite di motore FB);
- Contrassegno di assicurazione RC (obbligatoria per tutte le unitá  con motorizzazione superiore ai 3 cavalli fiscali) deve essere mantenuto visibile;
- Patente nautica in corso di validitá  per il conduttore (nei casi in cui ve ne sia l'obbligo);

Per le unitá  immatricolate:
- Documenti di riconoscimento per tutte le persone presenti a bordo;
- Patente nautica in corso di validitá  per il conduttore;
- Annotazioni di sicurezza;
- Contrassegno di assicurazione RC (obbligatoria per tutte le unitá  con motorizzazione superiore ai 3 cavalli fiscali) deve essere mantenuto visibile;
- Licenza di esercizio impianto RTF (obbligatoria solo per le unitá  munite di VHF);
- Certificato limitato di radiotelefonista (obbligatorio per chi opera il VHF e per le imbarcazioni abilitate oltre 6 miglia);
- Certificato d'uso del motore per le unitá  munite di motore fuoribordo (per quelle munite di motore entrobordo o EFB le caratteristiche tecniche sono indicate nella licenza di navigazione);

Limiti di Navigazione Mostra / Nascondi

Barche con marchio "CE"
- Le unitá  da diporto marcate "CE" (natanti, imbarcazioni e navi) sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione: A, B, C, D. La categoria di appartenenza è riportata su una targhetta di metallo attaccata allo scafo. In relazione a ciascuna categoria le unitá  sono abilitate per una determinata navigazione, per la quale non si tiene conto della distanza dalla costa, ma solo delle condizioni del vento e del mare:
- categoria A: navigazione senza alcun limite;
- categoria B: navigazione d'altura, ovvero con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
- categoria C: navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
- categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.
Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.

Natanti con marchio "CE"
La recente legge 172/2003, a proposito di abilitazione alla navigazione di unitá  marcate CE, non fa piá¹ distinzioni tra imbarcazioni e natanti. Per i natanti, quindi, sono caduti i vincoli "nazionali" che proibivano di navigare oltre le 12 miglia dalla costa. Tuttavia per chi volesse navigare con un natante fuori delle acque nazionali è bene sapere che rimangono degli interrogativi relativi ad alcune convenzioni internazionali, che impongono a ogni unitá  che naviga in acqua extraterritoriali l'obbligo di battere bandiera. Un obbligo che deve essere provato da idonea documentazione.

Barche senza marchio "CE"
- Natanti:
- possono navigare entro le 6 miglia dalla costa, eccetto le seguenti unitá : jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela con superficie velica che non supera i 4 mq, che possono navigare entro 1 miglio dalla costa (salvo diverse disposizioni dell'autoritá  marittima);
- possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del documento deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l'estratto del Rid (Registro Imbarcazioni Diporto) rilasciato alle imbarcazioni cancellate dai registri marittimi; nell'estratto deve risultare che lo scafo era idoneo a navigare senza limiti dalla costa;

- Imbarcazioni:
- possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nella acque marittime;
- possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa nelle acque marittime e in quelle interne;

Fascia Costiera
L'attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unitá da diporto, sono disciplinati dalle ordinanze delle autoritá  marittime locali. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva, in specifiche ore del giorno, o stabilmente. Si consiglia di consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.

Codice del Diporto Mostra / Nascondi

Il "Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE" è stato approvato con Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - Supplemento Ordinario n. 148.

Il Codice è in vigore dal 15 settembre 2005.

Patente Nautica Mostra / Nascondi

Informazioni sulla patente nautica

Tipi di patente nautica

Validitá

Etá minima

Rinnovi, convalide, smarrimento, etc.

Quando è obbligatoria

Portatori di handicap

Bollo per la patente

Sanzioni


Tipi di patente nautica

Le patenti sono rilasciate per:
- la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
- la navigazione senza alcun limite dalla costa;

Etá minima

L'etá  minima per condurre unitá  da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
- 23 anni: per condurre navi da diporto;
- 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l'obbligo di patente;
- 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
- 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonchè unitá  a remi che navigano entro un miglio dalla costa.


Quando è obbligatoria

La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unitá  da diporto. è necessaria nei seguenti casi:
- Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
- Per comandare unitá  a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o con una cilindrata superiore a:
- 750 cc se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
- 2.000 cc se diesel;
- Per condurre unitá  adibite allo sci nautico;
- Per condurre gli acquascooter e mezzi simili;
- Per condurre unitá  da diporto superiori ai 24 m (occorre la patente per navi da diporto);

Nota:
chi governa (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, l'importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare abilitazione che si assuma la responsabilitá  del comando e coordini le operazioni relative alla navigazione.

Bollo per la patente

Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria del 2000 (Titolo II - Art. 11).

Validitá

Le patenti hanno una validitá  di 10 anni dalla data del rilascio; questo periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno d'etá. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, in questo caso la durata decorre dalla data di convalida..

Rinnovi, convalide, smarrimento, etc.

Per le operazioni di convalida, rinnovo, sostituzione, smarrimento e cambio di residenza da annotare sulla patente nautica, l'amministrazione ha previsto un modello unico che riporta, per ogni richiesta, le procedura da eseguire e i documenti da presentare

Portatori di handicap

Non sono previste patenti nautiche speciali per soggetti portatori di handicap. Il regolamento per la patente nautica n. 431/97 in questi casi prevede che l'accertamento dei requisiti fisici o psichici sia demandato alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le unitá  sanitarie locali. Le commissioni in relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validitá  per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

Sanzioni

La condotta di unitá da diporto senza patente è stata depenalizzata. La sanzione prevista va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un'unitá  da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione dai 207 ai 1.033 euro.

Scadenze Mostra / Nascondi

Scadenze importanti da ricordare per una navigazione in regola e in sicurezza

Annotazioni di sicurezza

Cassetta di pronto soccorso

Licenza di esercizio impianto RTF

Estintori

Licenza di navigazione

L'autogonfiabile

Patente nautica

Zattera di salvataggio

Certificato limitato di radiotelefonista

Razzi

Tassa di stazionamento

Annotazioni di sicurezza

La prima visita deve essere effettuata:
- dopo 10 anni dall'immatricolazione per le imbarcazioni abilitate a navigare entro sei miglia dalla costa e per le unitá  marcate "CE" appartenenti alle categorie di progettazione C e D; :
- dopo otto anni dall'immatricolazione per le imbarcazioni abilitate a navigare senza limiti dalla costa e per quelle marcate "CE" appartenenti alle categorie di progettazione A e B; :
La visita periodica deve essere effettuata ogni cinque anni;:
La visita occasionale viene disposta in caso di gravi avarie o innovazioni allo scafo, o qualora siano cambiate le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza;:
:
Licenza di esercizio impianto RTF

E' soggetta a rinnovo solo nei seguenti casi:
- aggiunta di un nuovo apparecchio ricetrasmittente;
- sostituzione dell'apparato di bordo;
- passaggio di proprietá  dell'imbarcazione;

Licenza di navigazione

Il rinnovo quinquennale è stato abolito.

Patente nautica

E' soggetta a rinnovo, la sua validitá  è di 10 anni (ridotta a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni). Il bollo annuale è stato abolito. .

Certificato limitato di radiotelefonista

Non è soggetto a scadenza o revisione.

Tassa di stazionamento

La Tassa di stazionamento è stata soppressa (art.15 comma 2 Legge 8 luglio 2003 n.172)

Cassetta di pronto soccorso

Verificare la scadenza dei medicinali.

Estintori

Non sono soggetti a scadenza. Debbono presentarsi in buono stato e se dotati di manometro la lancetta deve indicare che sono efficienti (verde = carico). In caso contrario devono essere sottoposti a revisione o sostituiti.

L'autogonfiabile

Deve essere revisionato periodicamente, controllarne la scadenza.

Zattera di salvataggio

E' soggetta a revisione, controllare la data di scadenza indicata dal costruttore.

Razzi

Hanno 4 (quattro) anni di validitá , controllarne la scadenza.

VHF Mostra / Nascondi

RL'apparato ricetrasmittente Vhf è obbligatorio a bordo delle unitá  da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa; può essere di tipo fisso o portatile. Il Vhf può essere utilizzato ai fini del soccorso e della sicurezza in mare o anche per il traffico di corrispondenza, ovvero per effettuare o ricevere, tramite operatore, le tradizionali telefonate in collegamento con la rete terrestre. Per utilizzare un apparecchio Vhf in ogni caso è sempre necessario che questo sia dotato della Licenza d'Esercizio (Rtf) e che chi lo adopera (non necessariamente lo skipper) sia in possesso del Certificato Limitato di Radiotelefonista.

Utilizzo per soccorso e sicurezza in mare

Passaggi di proprietá

Passaggi di proprietá Utilizzo per servizio di telefonia pubblica

Disdetta dalle concessionarie

Certificato Limitato di Radiotelefonista


Utilizzo per soccorso e sicurezza in mare

Apparecchi con certificato di conformitá  
Per utilizzare un nuovo apparecchio Vhf (fisso o portatile), a bordo di un'unitá  da diporto, occorre disporre della relativa Licenza di Esercizio Rtf. La nuova legge 172/2003, ha semplificato notevolmente la procedura per la richiesta della licenza, chiarendo che "tutti gli apparti ricetrasmittenti installati a bordo sono esonerati dal collaudo e dalle ispezione ordinarie". L'esonero, però, vale per gli apparecchi muniti di attestato di conformitá alla normativa in vigore. L'attestato è rilasciato con l'apparecchio al momento dell'acquisto. La procedura per ottenere la licenza è la seguente:
- Imbarcazioni
Per gli apparecchi Vhf da utilizzare sulle imbarcazioni, l'istanza della richiesta per il rilascio della Licenza di Esercizio va presentata all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unitá . Lo stesso ufficio provvede:
- all'assegnazione del nominativo internazionale;
- al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- alla trasmissione dei documenti all'Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni, per il rilascio della licenza definitiva;
La licenza provvisoria resta valida fino all'arrivo di quella definitiva.

- Natanti
La domanda per il rilascio della licenza di esercizio Rtf va presentata, insieme al certificato di conformitá dell'apparecchio, all'Ispettorato Regionale del ministero delle Comunicazioni. L'Ispettorato rilascia un indicativo di chiamata, che rimane valido indipendentemente dall'unitá  su cui viene utilizzato il Vhf.

Apparecchi senza certificato di conformitá  
Per utilizzare a bordo un Vhf privo del certificato di conformitá , occorre sempre disporre della Licenza di Esercizio Rtf. La domanda per ottenerla va presentata all'Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni. E' previsto il collaudo dell'apparecchio a bordo. Con la presentazione della domanda all'Ispettorato Regionale, quindi, deve essere effettuato un versamento per le spese del funzionario che effettuerá  a bordo il collaudo dell'apparecchio. Successivamente al collaudo, l'Autoritá  marittima locale provvederá  ad assegnare all'unitá  il nominativo internazionale inviando la documentazione all'Ispettorato Territoriale del ministero delle Comunicazioni, il quale provvederá  al rilascio della licenza Rtf.

Per gli apparecchi Vhf di tipo portatile, omologati, non è previsto il collaudo.
Il pagamento della tassa di rilascio della Licenza di Esercizio di 10.000 lire è stato abrogato dall'art. 14 della Legge 413/98.

Passaggi di proprietá  

La legge 172/2003 ha chiarito che la licenza di esercizio è riferita all'apparato radio di bordo e va sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato. Nel caso di compra-vendita della barca, quindi, la licenza va consegnata al nuovo proprietario che perá² deve chiedere all'Ispettorato Territoriale Regionale di competenza un aggiornamento della licenza a proprio nome.

Utilizzo per servizio di telefonia pubblica

Chi vuole utilizzare l'apparato Vhf anche per "telefonare", tramite operatore a terra, deve stipulare un contratto con una delle due concessionarie del servizio pubblico: Telemar o Telecom. In questo caso tutte le pratiche amministrative (rilascio della licenza Rtf, rilascio del "patentino", etc.) vengono svolte dai tecnici delle societá  concessionarie. Il contratto con le concessionarie prevede un canone annuale a cui vanno aggiunte le spese per il traffico telefonico che viene effettuato.

Disdetta dalle concessionarie

La legge n. 172/2003 ha confermato la possibilitá  di effettuare la disdetta del contratto Vhf eventualmente affidato alle concessionarie Telemar o Telecom, per passare a una gestione autonoma. La disdetta va inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto (quindi entro il 31 ottobre). A questo proposito ricordiamo che: Come chiarito dalla circolare n. 0026523 del 30.4.1997 del ministero delle Poste, in seguito a disdetta del contratto la licenza Rtf rilasciata dalle concessionarie continua a essere valida e gli apparecchi non devono essere sottoposti a nuovo collaudo. Rimangono quindi validi anche l'indicativo di chiamata o il nominativo internazionale rilasciato dall'autoritá marittima

In seguito alla disdetta del contratto con le concessionarie, per essere in regola l'armatore deve assumersi la responsabilitá  dell'utilizzo dell'apparato Vhf, nonchè l'impegno usarlo ai fini della sicurezza della navigazione. Per questa procedura è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Certificato limitato di radiotelefonista

Il Certificato Limitato di Radiotelefonista, il cosiddetto "patentino" , è obbligatorio per utilizzare con qualsiasi Vhf, sia palmare o fisso. Viene rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati Regionali del ministero delle Comunicazioni ed è valido su unitá  da diporto e navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con stazioni radio di potenza non superiore ai 60 Watt.

La domanda per ottenere il Certificato Limitato di Radiotelefonista va presentata all'Ispettorato Regionale del ministero delle Comunicazioni. Il Certificato Limitato di Radiotelefonista viene spedito a domicilio dell'utente o inviato all'ufficio delle Poste piá¹ vicino alla residenza del richiedente.

   
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